Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (articolo 1, comma 1). Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. La sospensione opera per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato, per il Presidente della Camera, per il Presidente del Consiglio dei ministri. La sospensione opera dalla data di assunzione della carica o della funzione e si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica.
Rinuncia alla sospensione (articolo 1, comma 2). L'imputato o il suo difensore munito di procura può rinunciare alla sospensione infogni momento.
Assunzione delle prove non rinviabili (articolo 1, comma 3). Nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all'assunzione delle prove non rinviabili. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che salvaguardia il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.
Prescrizione (articolo 1, comma 4). Alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.
Durata della sospensione (articolo 1, comma 5). La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura. Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.
Trasferimento dell'azione in sede civile (articolo 1, comma 6). In caso di sospensione possibilità per la parte civile di trasferire l'azione in sede civile.
Disposizione trantiroria (articolo 1, comma 7). Sospensione estesa anche ai processi penali già in corso, in ogni fase e grado, all'entrata in vigore del provvedimento.
Entrata in vigore (articolo 1, comma . Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
SOSPENSIONE - Sono sospesi, per tutta la durata della carica, i processi penali nei confronti del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e dei presidenti di Camera e Senato. I procedimenti giudiziari che restano sospesi possono anche riferirsi a fatti commessi prima della assunzione dell'Alta carica e possono essere già in corso, in ogni fase o grado di giudizio.
Per il capo dello Stato e per il premier restano esclusi i reati commessi nell'esercizio della loro funzione. Continuano infatti ad applicarsi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, che prevedono che il presidente della Repubblica possa essere posto in stato di accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione e il premier possa essere imputato per 'reati funzionali', previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
NON REITERABILITA' - La sospensione del processo non è reiterabile. Ciò vuol dire che una stessa persona non può goderne se, cessata unacarica, ne assume un'altra. Il testo del lodo prevede espressamente una sola eccezione, quella del capo del governo che venga nominato di nuovo nella stessa legislatura. Ma l'opposizione sostiene che la norma non è abbastanza chiara da escludere ogni altra possibilità.
RIPRESA PROCESSO IN CASO DI NUOVA CARICA - L'emendamento del Pd che il governo potrebbe accogliere in Aula, prevede in maniera esplicita che uno dei quattro vertici dello Stato non possa cambiare carica o funzione, nella stessa legislatura, senza che si riprenda il processo nei suoi confronti. Si eliminerebbe così ogni possibile dubbio: il presidente del Consiglio se eletto capo dello Stato non potrebbe godere di nuovo della sospensione, neanche se assumesse la nuova carica nella stessa legislatura.
RINUNCIABILITA' - Per tutelare il proprio diritto a difendersi in giudizio, chi ricopre l'Alta carica può comunque rinunciare "in ogni momento" alla sospensione.
NON DECORRE PRESCRIZIONE - Quando il processo si blocca, viene sospesa anche la prescrizione. Il giudice può in ogni caso assumere le prove non rinviabili.
TUTELA DELLE ALTRE PARTI - Accogliendo una delle indicazioni della Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva bocciato l'allora 'lodo Schifani', il nuovo ddl prevede che l'altra parte possa sempre trasferire il processo in sede civile, dove la sua causa gode di una priorità.
ENTRATA IN VIGORE - Il lodo entra in vigore e quindi i processi alle Alte cariche vengono sospesi, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non dovranno, dunque, decorrere i 15 giorni previsti di solito per le leggi ordinarie.
RIPRESA PROCESSO - L'emendamento dell'Italia dei valori che la maggioranza potrebbe accogliere, stabilisce un termine per la ripresa del processo penale che sia stato sospeso: entro 30 giorni dalla fine del mandato.